Circolare n. 281 – Dispone del Dirigente Scolastico
Dispone del Dirigente Scolastico
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Circ. N. 281 del 12/03/2020
AL PERSONALE ATA
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTO il DPCM 23 febbraio 2020;
VISTO il DPCM 25 febbraio 2020
VISTO il DPCM 1° marzo 2020;
VISTO il DPCM 4 marzo 2020;
VISTO il DPCM 8 marzo 2020;
VISTO il DPCM 9 marzo 2020;
VISTO il DPCM 11 marzo 2020;
VISTA la Nota congiunta dei Capi Dipartimento del Ministero dell’Istruzione Prot. N. 278 del 06-03-2020;
VISTA la nota MIUR Prot. N.279 del 08-03-2020;
VISTA la nota MIUR Prot. N. 323 del 10-03-2020;
VISTO il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 “Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;
VISTA la Direttiva n. 3/2017 della Presidenza del Consiglio dei Ministri “Indirizzi per l’attuazione dei commi 1 e 2 dell’articolo 14 della legge 7 agosto 2015, n.124 e linee guida contenenti regole inerenti all’organizzazione del lavoro finalizzate a promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti”;
VISTA la Legge 22 maggio 2017, n. 81 “Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato”, come integrata dalla Legge 30 dicembre 2018, n. 145;
VISTO il CCNL relativo al personale del Comparto Istruzione e Ricerca triennio 2016 – 2018;
VISTA l’Ordinanza del Ministero della Salute del 21 febbraio 2020, “Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19”;
VISTE le disposizioni del Ministero della Salute d’intesa con la Regione Lombardia del 23 febbraio 2020, “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione della situazione epidemiologica da COVID-2019”;
VISTA la Circolare del Ministero della Salute del 24 febbraio 2020 con oggetto “COVID2019 Nuove indicazioni e chiarimenti”;
VISTA la Direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione n°1/2020 del 25 febbraio 2020 avente per oggetto “Prime indicazioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019 nelle pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui all’art. 1 del decreto-legge n.6 del 2020”;
VISTA la Nota del Ministro dell’Istruzione del 22 febbraio 2020;
VISTO il Comunicato unitario FLC CGIL, CISL FSUR, UIL Scuola RUA, SNALS Confsal e GILDA Unams:”Limitazione della presenza di personale ATA, interesse della collettività e non vantaggio del singolo” del 09-03-2020;
CONSIDERATO che l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato l’epidemia da COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
RILEVATA l’esigenza di tutelare il personale in termini di sicurezza e di salute nonché di predisporre misure utili a contenere il rischio di contagio, anche alla luce che i DPCM, attuativi del DL n. 6/2020, perseguono l’obiettivo di limitare allo stretto necessario lo spostamento delle persone al fine di contenere la diffusione dell’epidemia Covid-19. Per cui ogni accortezza che si indirizzi in questa direzione non solo è lecita e legittima, ma è anzi doverosa;
VISTA la direttiva 2/2020 Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ministro per la Funzione Pubblica – che all’articolo 2 così recita: “Le misure adottate per l’intero territorio nazionale sono, fra l’altro, finalizzate a ridurre la presenza dei dipendenti pubblici negli uffici e ad evitare il loro spostamento; tuttavia non pregiudicano lo svolgimento dell’attività amministrativa da parte degli uffici pubblici.
Le amministrazioni, nell’ambito delle proprie competenze istituzionali, svolgono le attività strettamente funzionali alla gestione dell’emergenza e le attività indifferibili con riferimento sia all’utenza interna (a titolo esemplificativo: pagamento stipendi, attività logistiche necessarie per l’apertura e la funzionalità dei locali) sia all’utenza esterna.
Le amministrazioni, considerato che – sulla base di quanto rappresentato nel successivo punto 3 – la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa è il lavoro agile, limitano la presenza del personale negli uffici ai soli casi in cui la presenza fisica sia indispensabile per lo svolgimento delle predette attività, adottando forme di rotazione dei dipendenti per garantire un contingente minimo di personale da porre a presidio di ciascun ufficio, assicurando prioritariamente la presenza del personale con qualifica dirigenziale in funzione del proprio ruolo di coordinamento.
Ferma restando la necessità di ridurre la presenza dei dipendenti pubblici negli uffici e di evitare il loro spostamento, per le attività che, per la loro natura, non possono essere oggetto di lavoro agile, le amministrazioni, nell’esercizio dei propri poteri datoriali, adottano strumenti alternativi quali, a titolo di esempio, la rotazione del personale, la fruizione degli istituti di congedo, della banca ore o istituti analoghi, nonché delle ferie pregresse nel rispetto della disciplina definita dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro”;
Sempre la direttiva 2/2020 all’art.3 stabilisce: “In considerazione delle misure in materia di lavoro agile previste dai provvedimenti adottati in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, le pubbliche amministrazioni, anche al fine di contemperare l’interesse alla salute pubblica con quello alla continuità dell’azione amministrativa, nell’esercizio dei poteri datoriali assicurano il ricorso al lavoro agile come modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa, fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, comma 1, lettera e) del DPCM 8 marzo 2020.
E ancora :” La previsione non prevede una soglia massima per il ricorso alle predette modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, per cui l’attuale situazione emergenziale è tale da giustificarne il ricorso come strumento ordinario.
In tal senso si ricorda altresì che, per effetto delle modifiche apportate al richiamato articolo 14 della legge n. 124 del 2015 dal recente decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, è superato il regime sperimentale dell’obbligo per le amministrazioni di adottare misure organizzative per il ricorso a nuove modalità spazio-temporali di svolgimento della prestazione lavorativa con la conseguenza che la misura opera a regime”.
CONSIDERATA altresì la possibilità di stabilire forme di lavoro agile, secondo quanto indicato nella nota 278 del 06-03-2020 e 323 del 10-03-2020;
SENTITI le RSU di Istituto, la RLS, l’RSPP e informate le Organizzazione Sindacali Territoriali;
TENUTO CONTO che la scrivente Istituzione Scolastica eroga il proprio servizio dal Lunedì al Venerdì;
FERMA RESTANDO la necessità di assicurare il regolare funzionamento dell’istituzione scolastica, nella condizione di sospensione delle attività didattiche in presenza, e, al contempo, la necessità di adottare misure volte a garantire il mantenimento dell’attività essenziale delle istituzioni scolastiche, anche adottando ogni forma di gestione flessibile del lavoro
DISPONE
- le prestazioni del personale ATA saranno rese attraverso turnazioni che, per ciascun profilo – Assistenti Amministrativi, Assistenti Tecnici e Collaboratori Scolastici – tenendo presenti condizioni di salute, cura dei figli a seguito della contrazione dei servizi educativi per l’infanzia, condizioni di pendolarismo con utilizzo dei mezzi pubblici per i residenti fuori dal comune sede di servizio;
- dal giorno 16 marzo 2020, fino a nuove disposizioni, l’apertura dell’Istituto è fissata dalle ore 07.30 alle ore 14.42;
- dal giorno 16 marzo 2020, fino a nuove disposizioni, il ricevimento al pubblico è sospeso, a meno di esigenze inderogabili che richiedono la presenza e che saranno evase previo appuntamento. Le richieste degli utenti potranno essere inoltrate, a mezzo e-mail, all’indirizzo maggiolini@itetmaggiolini.edu.it. L’amministrazione evaderà le richieste e ne darà riscontro via telematica;
- il personale ATA, profilo Assistente Amministrativo e profilo Assistente Tecnico, presterà servizio, su turnazione, in regime di contingente minimo (N.3 unità assistenti amministrativi – una unità segreteria didattica e due unità segreteria amministrativa e N. 2 unità assistenti tecnici) in orario antimeridiano (ore 07.30-14.42) allo scopo di garantire l’attività essenziale, in particolare gli Assistenti Tecnici provvederanno, in presenza, alla manutenzione del/dei laboratorio/i, e altri ambienti di loro pertinenza. Per tali profili, compatibilmente con le esigenze organizzative, sarà adottata ogni forma di flessibilità e, previa richiesta, sarà accordata la forma di “lavoro agile” come disciplinata dalla normativa vigente;
- il personale ATA, profilo Collaboratore Scolastico, su turnazione, in orario antimeridiano (ore 07.30-14.42) in regime di contingente minimo (minimo N. 4 Unità). Per tale profilo, compatibilmente con le esigenze organizzative, sarà adottata ogni forma di flessibilità;
- nel caso di numerose richieste di “lavoro agile”, il Dirigente Scolastico privilegerà, nella concessione, i soggetti portatori di patologie che li rendono maggiormente esposti al contagio, coloro che si avvalgono dei servizi pubblici di trasporto per raggiungere la sede lavorativa ed i lavoratori sui quali grava la cura dei figli a seguito della sospensione dei servizi dell’asilo nido e delle scuole dell’infanzia;
Vista la nota 323 del 10-03-2020, per tutto il personale ATA, solo dopo che il Dirigente scolastico avrà verificato che periodi di ferie non goduti da consumarsi entro il mese di aprile possano sopperire alla mancata prestazione lavorativa, potrà consentire il ricorso alla fattispecie della obbligazione divenuta temporaneamente impossibile (art. 1256, c. 2, c.c.). La norma di cui all’art. 1256, c. 2, c.c. entra in rilievo in tutti i casi in cui la prestazione lavorativa non sia possibile in modalità di lavoro agile, sempre che sia garantito il livello essenziale del servizio.
Il dirigente scolastico
Daniela Lazzati
Allegati